Lo stanziamento di 660 milioni di euro punta ad accrescere la disponibilità dei posti letto a favore degli studenti delle istituzioni della formazione superiore fuori sede.
Diversi i vantaggi fiscali riconosciuti ai proprietari degli immobili che risulteranno selezionati da un’apposita commissione: l’irrilevanza delle somme assegnate a titolo di corrispettivo per il godimento degli alloggi per i primi tre anni; la non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap del 40% dei redditi derivanti dalla messa a disposizione dei posti letto; l’esenzione dalle imposte di bollo e di registro per i relativi atti immobiliari; l’attribuzione di un credito d’imposta pari all’Imu pagata per le unità in questione.
L’articolo 25 del Dl 144/2022, con l’intento di adottare nuove misure di attuazione del Pnrr in materia di alloggi e residenze per studenti universitari, inserisce l’articolo 1-bis nella legge 338/2000, rubricato “Nuovo housing universitario”. Nel dettaglio, allo scopo di potenziare la disponibilità di posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore (settore universitario e settore Afam, cioè dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica), viene istituito, fino al 2026, un fondo per l’housing universitario, con dotazione di 660 milioni di euro. I posti letto sono destinati agli studenti fuori sede, individuati sulla base delle graduatorie del diritto allo studio o di quelle di merito.
In ogni caso, l’efficacia della norma è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
L’iter per accedere alle risorse
I fondi andranno alle imprese, agli operatori economici e agli altri soggetti privati firmatari delle proposte che saranno state selezionate da un’apposita commissione istituita presso il ministero dell’Università e della ricerca. Un decreto dello stesso Miur, da adottare entro sessanta giorni dal 24 settembre 2022 (data di entrata in vigore dell’“Aiuti ter”), dovrà definire:
- la composizione della commissione di valutazione
- le procedure per individuare i fabbisogni territoriali di posti letto
- le procedure per la presentazione delle proposte e per la loro valutazione
- le procedure e i criteri per fissare il corrispettivo unitario per i posti letto, considerando una serie di elementi (ambito territoriale, valori di mercato di riferimento, tipologie degli immobili, livello dei servizi offerti, riduzione del 15% per la finalità sociale della norma)
- le garanzie patrimoniali minime di accesso alle misure, anche per garantire un vincolo di destinazione per almeno nove anni dopo il terzo, a partire da quando alloggi o residenze sono messi a disposizione
- gli standard minimi qualitativi di alloggi e residenze, anche con riferimento agli ulteriori servizi offerti, in relazione sia allo spazio comune per studente che alle relative dotazioni strumentali.
- le somme assegnate a titolo di corrispettivo per il godimento dei posti letto, a decorrere dall’anno d’imposta 2024, non concorrono alla formazione né del reddito ai fini Irpef/Ires né del valore della produzione netta ai fini Irap
- fermo restando quanto disposto al punto precedente, i redditi derivanti dalla messa a disposizione di posti letto, a condizione che gli stessi rappresentino più della metà del reddito complessivamente derivante dall’immobile, non concorrono, nella misura del 40%, né alla formazione del reddito ai fini Irpef/Ires né alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap
- gli atti stipulati per gli immobili destinati ad alloggi/residenze per studenti universitari sono esenti dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro
- spetta un contributo, sotto forma di credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, fino a un importo massimo pari all’Imu versata in relazione agli immobili destinati ad alloggi/residenze per studenti universitari. Un decreto interministeriale Miur e Mef, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della norma, dovrà definire le disposizioni attuative, in particolare le procedure di concessione e fruizione del credito d’imposta, anche per garantire il rispetto del limite di spesa (5 milioni di euro annui a partire dal 2024), le condizioni di revoca e l’effettuazione dei controlli.