Nuovo Codice della strada: ecco cosa cambia da mercoledì 10 novembre per i monopattini

Pubblicato il 08/11/2021

Nuovo Codice della strada: ecco cosa cambia da mercoledì 10 novembre per i monopattini
Per un cavillo tecnico, una svista nella formulazione del testo del nuovo codice della strada, adesso è possibile che con un monopattino si possa viaggiare liberamente sulle strade statali e sulle provinciali, purché non ci sia una ciclabile accanto alla carreggiata. E dato che le piste ciclabili non ci sono mai vicino a questo tipo di strade a scorrimento veloce ora in Italia si crea un enorme problema per la sicurezza stradale. Arriva poi l’obbligo di avere indicatori di direzione, stop, e freni anteriori e posteriori. Niente obbligo di casco o targa ma arrivano nuovi limiti di velocità: da 25 a 20 km orari e rimane il limite di 6 km/h sulle pedonali. Infine vi sono i requisiti che i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica devono possedere: assenza di posti a sedere; motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW; segnalatore acustico; regolatore di velocità configurabile in funzione dei nuovi limiti; marcatura ‘CE’ prevista dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006. Sanzioni da 100 a 400 euro e confisca del veicolo per monopattini truccati. I servizi di noleggio dei monopattini elettrici, inoltre, anche in modalità free-floating, possono essere attivati esclusivamente con apposita deliberazione della Giunta comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi in circolazione anche l'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso; le modalità di sosta consentite per i dispositivi interessati; le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città. Al momento non è obbligatoria l’assicurazione ma il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in collaborazione con il Ministero dell'interno e con il Ministero dello sviluppo economico, deve avviare una apposita istruttoria finalizzata alla verifica della necessità dell'introduzione dell'obbligo di assicurazione sulla responsabilità civile per i danni a terzi derivanti dalla circolazione dei monopattini elettrici. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità, e di giorno, qualora le condizioni di visibilità lo richiedano, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare su strada pubblica solo se provvisti anteriormente di luce bianca o gialla fissa e posteriormente di luce rossa fissa, entrambe accese e ben funzionanti. I monopattini elettrici sono altresì dotati posteriormente di catadiottri rossi. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità, il conducente del monopattino a propulsione prevalentemente elettrica deve circolare indossando il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. I monopattini possono essere condotti solo da chi ha compiuto il quattordicesimo anno di età e il casco è obbligatorio solo per i minorenni. È vietato trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo. È vietata la circolazione sui marciapiedi dove è consentita esclusivamente la conduzione a mano. È altresì vietato circolare contromano, salvo che nelle strade con doppio senso ciclabile.