NOVEMBRE
5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27 e 28
DICEMBRE
3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26 e 31
il “divieto assoluto di somministrare e vendere per asporto bevande di qualsiasi natura in bottiglie di vetro o altri materiali il cui utilizzo improprio risulta idoneo a minacciare la incolumità personale, anche dispensate dai distributori automatici. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la fornitura o vendita. Per la vendita delle bevande già confezionate in contenitori in plastica, è imposto l’obbligo, per l’esercente, di procedere preventivamente all’apertura e rimozione dei tappi dei contenitori stessi.
E’ fatto altresì divieto di utilizzo di bottiglie di vetro o altri materiali il cui utilizzo improprio risulta idoneo a minacciare la incolumità personale, per il consumo di bevande nelle aree pubbliche e aperte al pubblico.
E’ sempre consentita la somministrazione e la conseguente consumazione di bevande di ogni tipo in contenitori di vetro o di ogni altro materiale, se il consumo avvenga all’interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell’attività, legittimamente autorizzate all’occupazione di suolo pubblico”.
In caso di violazione delle disposizioni, salvo che non ricorra anche un reato, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro.
L’ordinanza avrà validità sino al 31/12/2021 con possibilità di reiterazione e/o modificazione.